Art. 10.
(Ispettorato).

      1. L'Ispettorato del DGS ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l'impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei

 

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ministri, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché dai Ministri dell'interno e della difesa per quanto di loro competenza.
      2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può affidare all'Ispettorato specifici incarichi temporanei e straordinari, nonché disporre ispezioni sulla gestione dei fondi riservati, anche su richiesta dei Ministri dell'interno e della difesa.
      3. L'attività ispettiva è programmata e monitorata mediante apposite direttive dal capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS. Il capo dell'Ispettorato è tenuto a presentare al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e, per conoscenza, al CNS, una relazione annuale sull'attività ispettiva e sugli incarichi svolti, corredata da eventuali proposte di riforma.
      4. Gli ispettori esercitano le funzioni loro affidate in piena autonomia di giudizio, in conformità alle disposizioni della presente legge, ai relativi regolamenti di attuazione e alle specifiche istruzioni impartite dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al quale riferiscono direttamente su ogni ispezione o incarico svolti con la relazione scritta, inviata in copia al capo dell'Ispettorato. Le ispezioni e gli incarichi previsti dai commi 1, 2 e 3 non sono consentiti nel corso dello svolgersi di operazioni, salvo che non siano espressamente richiesti dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      5. Nell'esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso le strutture degli organismi informativi e hanno altresi facoltà di acquisire informazioni da altri enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione delle strutture degli organismi informativi; possono inoltre proporre riforme dell'ordinamento delle citate strutture e l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare il buon funzionamento delle strutture stesse.
 

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      6. Le modalità di funzionamento dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, che fissa, altresi, la specifica dotazione organica degli ispettori e le caratteristiche di elevata specializzazione richieste per la loro assunzione in via esclusiva. Il periodo di permanenza nell'Ispettorato è di sette anni e non può essere rinnovato. Non è consentito il passaggio degli ispettori a nessun ufficio degli organismi informativi. Per un periodo iniziale di cinque anni, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione agli stessi organismi.